Il Messaggio Inps n. 3748 fornisce chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego di un pensionato o in caso di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
Le richieste di chiarimento, nello specifico, riguardano la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie: resta valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche in presenza di un trattamento pensionistico?
La data di prima iscrizione, infatti, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro e, pertanto, rimane valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inoltre posto l’attenzione sul soggetto che, dopo il pensionamento, intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai D. Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996: è necessario che tale attività sia sottoposta alle specifica disciplina ordinamentale adottata dall’ente di riferimento.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

