L’Inps fornisce indicazioni in merito al calcolo e alla misura della NASpI in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, ricordiamo, prevede che la misura della prestazione sia rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
In assenza di retribuzione imponibile, invece?
Il messaggio n. 4254 specifica che ai fini della determinazione dell’indennità, nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato non abbia nel quadriennio di osservazione alcuna retribuzione utile in quanto posto in cassa integrazione a zero ore, si può procedere alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione.
Redazione redigo.info

