L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 4/2025, precisa che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al tradizionale regime della trascrizione, valido per i contratti preliminari, come regolato dal codice civile.
Nel Decreto Agricoltura, infatti, non è stata disposta alcuna deroga (nemmeno implicita) rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari, che prevede una durata massima di un triennio per gli effetti della trascrizione.
La proroga dei contratti già in essere, inoltre, non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari; la durata dei contratti (anche preliminari) di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, con rinnovazione automatica, alla scadenza, per un ulteriore sessennio.
I contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili possono pertanto accedere al regime della trascrizione dei contratti preliminari, ma, fermo restando l’efficacia sostanziale dell’atto (durata minima 6 anni, più eventuali ulteriori 6), gli effetti della trascrizione saranno comunque disciplinati dall’art. 2645 bis del codice civile, che prevede l’efficacia massima di un triennio.
Redazione redigo.info

