Con Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo utile alla compensazione del credito d’imposta relativo alla ZES Unica per il Mezzogiorno.
L’Amministrazione finanziaria ha istituito il codice tributo (“7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”), destinato, per l’appunto, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, con strutture operative ubicate nel Sud Italia (regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise).
ZES Unica: tutti i provvedimenti in materia
Ricordiamo che:
- con l’art. 16-bis del decreto legge n. 124/2023, si è riconosciuto, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica in favore delle imprese suddette;
- le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica vengono definite dal decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 novembre 2024 è approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti suddetti.
Redazione redigo.info

