Con l’interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la procedura prevista dall’art. 1, commi 224-237-bis della L. 234/2021 deve essere applicata anche nel caso di chiusura di singole unità, qualora in una di esse si verifichi un esubero di almeno 50 lavoratori.
Secondo il comma 224, per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro che, nell’anno precedente, ha impiegato mediamente almeno 250 dipendenti con contratto di lavoro subordinato (compresi apprendisti e dirigenti) e intenda chiudere una sede, stabilimento, filiale o un ufficio autonomo situato sul territorio nazionale con cessazione definitiva dell’attività e licenziamento di almeno 50 lavoratori, è tenuto a darne comunicazione scritta a specifici destinatari, tra cui le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria.
In presenza di tale condizione, è dunque obbligatorio seguire la procedura prevista dalla L. 234/2021, mentre per le unità produttive con meno di 50 lavoratori non è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo.
Redazione redigo.info

