Le Parti (Anec, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil) hanno rinnovato il CCNL Esercizi cinematografici e cinema-teatrali (G211) concludendo così i lavori iniziati nel gennaio 2020, sospesi poi a causa della pandemia.
Il rinnovo fa seguito all’accordo straordinario siglato in data 31 maggio 2023, con cui Parti hanno anticipato l’erogazione di incrementi retributivi e la corresponsione di un’una tantum, destinati ai dipendenti degli esercizi cinematografici (monosala/multisala e multiplex/megaplex) e di cinema-teatri.
Parte economica
E’ stato dunque definito un aumento complessivo pari al 16,90%, corrispondente a 200 € (par. 4° livello) suddiviso in 4 tranche:
- 35 €, già riconosciuti a decorrere da giugno 2023;
- 60 €, a decorrere da novembre 2024;
- 55 €, a decorrere da luglio 2025;
- 50 €, da concordare come Welfare.
Le nuove retribuzioni per il CCNL Esercizi cinematografici sono pertanto così definite:
Monosale e multisale
| Livello | Minimo da novembre 2024 | Minimo da luglio 2025 |
| Q | 1.894,00 € | 1.970,10 € |
| 5S | 1.672,47 € | 1.736,47 € |
| 5 | 1.616,44 € | 1.677,32 € |
| 4 | 1.508,49 € | 1.563,49 € |
| 3 | 1.336,17 € | 1.381,83 € |
| 2 | 1.211,21 € | 1.249,96 € |
| 1 | 1.135,41 € | 1.170,00 € |
Multiplex e megaplex
| Livello | Minimo da novembre 2024 | Minimo da luglio 2025 |
| QA | 2.020,43 € | 2.103,44 € |
| QB | 1.894,02 € | 1.970,12 € |
| F | 1.672,48 € | 1.736,48 € |
| E | 1.546,09 € | 1.603,17 € |
| D | 1.451,72 € | 1.503,61 € |
| C | 1.388,52 € | 1.436,95 € |
| B | 1.274,42 € | 1.316,62 € |
| A | 1.135,41 € | 1.170,00 € |
Tempo determinato
Ai sensi della normativa vigente, è possibile stipulare contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi e fino ai 24, legittimando il contratto con le seguenti causali:
- punte di più intensa attività impossibili da evadere con il normale potenziale produttivo;
- temporanea indisponibilità di organico (assenze per ferie, permessi, ecc.);
- incrementi di attività (aperture eccezionali e riservate a specifici settori di categorie di pubblico);
- gestione di variazioni temporali per la collocazione di prodotti cinematografici fuori programmazione;
- sostituzione di un lavoratore (assente per congedi genitoriali, straordinari, di supporto ad altre attività commerciali, ecc.);
- lancio, sviluppo e implementazione di nuovi processi di innovazione aziendale e/o di gruppo;
- esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di attività non presenti nella quotidianità del business cinematografico.
Limiti. E’ consentita l’assunzione di un numero complessivo di lavoratori a t.d. fino ad un massimo del 40% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Indennità per chiusure stagionali
| Tipologia | Percentuale |
| Indennità chiusure stagionali – primi 25 giorni | 50% |
| Indennità chiusure stagionali – ulteriori 25 giorni | 60% |
Maternità
Le aziende corrisponderanno in caso di assenza per maternità/paternità obbligatoria, un’indennità integrativa al trattamento economico erogato dall’Inps tale da raggiungere il 100% della normale retribuzione.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

