Con determine del Ragioniere generale dello Stato n. RR 12 e n. RR 13 del 30 gennaio 2025, vengono adottati: il “Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità”; il “Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)”.
Principio 1 : deontologia
Il primo dei due entra in vigore per gli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità relativi agli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o dopo questa data. Vi si precisa che, nell’attuale contesto normativo e fino all’adozione di un principio che recepisca a livello nazionale gli Standard etici internazionali (International Ethics Standards for Sustainability Assurance – including International Independence Standards), gli obblighi imposti dal legislatore (art. 10, c. 13-ter del D. Lgs. n. 39/2010) in relazione all’elaborazione dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività per lo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano, in via transitoria, soddisfatti estendendo al revisore della rendicontazione di sostenibilità le previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione dal Codice italiano di etica e indipendenza.
Principio 2: attestazione della rendicontazione
Il secondo, intanto, va riferito alle responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità; entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente. Centrale il tema delle responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità o della società di revisione legale incaricati – relativamente all’espressione delle conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato – circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità:
– a quanto richiesto dalle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
– all’osservanza degli obblighi di informativa (Regolamento (Ue) 2020/852, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, art. 8).
Non è trattata la conformità della rendicontazione di sostenibilità all’obbligo di marcatura, poiché il quadro normativo è in fase di definizione. I professionisti incaricati utilizzeranno il principio unitamente all’ISAE n. 3000 (Revised) nelle parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.
E’ alta l’attenzione dello standard ai principi etici e di indipendenza, alla gestione della qualità, allo scetticismo professionale, allo scambio di informazioni con il revisore legale incaricato della revisione del bilancio, le attestazioni scritte e altri obblighi di comunicazione.
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