Con la circolare n. 36 pubblicata il 4 febbraio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 22/2015, limitatamente alla parte in cui non prevede una restrizione dell’obbligo di restituzione dell’anticipazione della NASpI, rispetto alla durata del periodo di lavoro subordinato.
Ciò accade nel caso in cui il lavoratore non possa continuare, per ragioni non a lui imputabili, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale ha ricevuto l’anticipazione.
In sostanza, secondo la Corte Costituzionale, il verificarsi di eventi di forza maggiore (come calamità naturali, guerre, incendi, pandemie, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ecc.) che impediscano la continuazione dell’attività d’impresa rende eccessiva e irragionevole la richiesta di restituzione totale del beneficio anticipato.
Procedure da seguire
L’INPS informa che, prima di procedere con la notifica del provvedimento di indebito relativo all’importo interamente corrisposto, chiederà al lavoratore di fornire, entro 30 giorni, eventuali giustificazioni legate a eventi di forza maggiore che abbiano impedito la continuazione dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa, accompagnando la richiesta con adeguata documentazione a supporto.
Al termine della valutazione delle informazioni e della documentazione fornita dall’interessato, l’INPS procederà a notificare il provvedimento di indebito, che potrà riguardare una parte o l’intero importo della prestazione anticipata, comunicando così la chiusura del procedimento.
In particolare, qualora emergano elementi che dimostrino l’esistenza di una causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il proseguimento dell’attività, l’obbligo di restituzione dell’anticipazione della NASpI – in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
In questo caso, l’interessato dovrà restituire una parte dell’anticipazione, calcolata in base al numero di giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato durante il periodo teorico di spettanza della prestazione.
Redazione redigo.info

