Con la risposta n. 25 dell’11 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la gestione IVA, IRAP e IRES di un kit promozionale e della possibilità di accumulare punti da utilizzare su una piattaforma di shopping online offerti a specifiche categorie di clienti come sconto per il raggiungimento di determinate soglie di acquisto.
Il kit promozionale
Nel caso in questione, l’istante spiega che ha offerto ad alcuni clienti selezionati un accordo di collaborazione in cui, se il cliente acquista un certo numero di pezzi di un determinato marchio entro l’anno, la società ALFA offre un kit promozionale contenente abbigliamento personalizzato con il marchio scelto. ALFA acquista poi questo abbigliamento da produttori o rivenditori specializzati e lo consegna direttamente al cliente
La cessione del kit promozionale è prevista nel contratto originale e dipende dal raggiungimento di determinati obiettivi di acquisto, ed è strettamente legata alla vendita degli pneumatici. Inoltre, l’abbigliamento ha la stessa aliquota IVA degli pneumatici; l’Agenzia delle Entrate applica, in questo caso, l’art. 15 del DPR 633/72.
Per un’altra categoria di clienti, l’istante spiega che l’accordo commerciale prevede, oltre alla cessione di sconti in natura al raggiungimento di specifiche soglie di acquisto, la possibilità di accumulare punti legati agli acquisti effettuati. Questi punti, una volta confermati, possono essere utilizzati sulla piattaforma online quando vengono superate determinate soglie di acquisto di pneumatici e rispettate scadenze specifiche. Anche in questo caso, esiste un legame diretto con la cessione principale degli pneumatici, pertanto si applica l’articolo precedentemente menzionato.
Gli effetti del beneficio
Le ragioni che spingono l’istante a concedere il beneficio a determinate categorie di clienti in base a una soglia di acquisto, così come le modalità di riconoscimento dell’incentivo, sembrano in grado di generare effetti positivi in termini di ricavi aggiuntivi derivanti dagli acquisti dei beneficiari della promozione.
Di conseguenza, i costi legati ai beni o servizi oggetto di sconto in natura possono essere considerati costi deducibili. Le stesse considerazioni valgono anche per l’IRAP, tenendo presente che per la deducibilità è determinante il sistema specifico di calcolo della base imponibile, che si basa sul principio di rilevazione diretta dal bilancio e si discosta dalle regole dell’IRES.
Redazione redigo.info

