Il condominio che ha affidato i lavori a un general contractor, il quale ha coinvolto subappaltatori, può continuare a usufruire dello sconto in fattura per i lavori che danno diritto al Superbonus, a condizione che il general contractor abbia già pagato i subappaltatori per una parte dei lavori entro il 30 marzo 2024, anche se non ha emesso fattura diretta al condominio.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito questa interpretazione nella risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, chiarendo come si applichino le deroghe al divieto generale di utilizzare modalità alternative alla detrazione (come lo sconto in fattura o la cessione del credito) stabilito dal Dl n. 11/2023 (“decreto Cessioni”), aggiornato dal Dl n. 39/2024.
Il caso in questione
Nel caso specifico, il condominio ha deciso, tramite assemblea straordinaria nel 2022, di eseguire lavori per cui intende beneficiare delle detrazioni Superbonus, affidando gli interventi a un general contractor per ottenere lo sconto in fattura.
Dopo aver presentato la Cilas il 25 novembre 2022, il condominio ha cambiato general contractor e ha avviato i lavori il 6 novembre 2023. Inoltre, lo stesso ha intenzione di usufruire di una detrazione del 70% sulle spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal decreto Cessioni.
Lo stabile ha chiesto se può continuare a utilizzare lo sconto in fattura anche dopo l’entrata in vigore del Dl n. 39/2024, nonostante l’assenza di fatture dirette tra il general contractor e il condominio al 30 marzo 2024.
Normative e pratiche nel tempo
Il decreto Cessioni ha vietato dal 17 febbraio 2023 l’uso di opzioni alternative alla detrazione, come lo sconto in fattura, con deroghe per il Superbonus e interventi con delibera condominiale e Cila.
Il Dl n. 39/2024 ha modificato le deroghe, escludendo gli interventi senza spese documentate da fattura alla data di entrata in vigore. Le deroghe sono valide solo se i lavori e le spese sono stati sostenuti entro il 30 marzo 2024. Il pagamento deve riguardare lavori già effettuati, anche parzialmente, e può essere sostenuto da un soggetto diverso dal committente, purché documentato.
Considerazioni finali
Si è giunti alla conclusione che il condominio può continuare ad usufruire dello sconto in fattura previsto dall‘articolo 121 del decreto Rilancio per altri interventi che danno diritto al Superbonus, purché vengano rispettati tutti i requisiti normativi. È fondamentale prestare attenzione alle scadenze e alla documentazione richiesta per assicurare il corretto adempimento delle normative.
Redazione redigo.info

