Con la risoluzione n. 13 del 19 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate offre spiegazioni riguardo al calcolo della base imponibile per l’imposta di registro proporzionale, in relazione agli atti negoziali inclusi nel decreto di omologa di un concordato fallimentare con un terzo assuntore (articoli da 124 a 140 del regio decreto n. 267/1942).
Concordato fallimentare con terzo assuntore
L’interpello riguarda la tassazione dei decreti di omologa del concordato fallimentare con un terzo assuntore, che acquisisce i beni e assume le passività della società fallita. Questo processo comporta effetti traslativi e quindi l’imposta di registro proporzionale si applica sul trasferimento di diritti reali.
Il documento conferma l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, stabilendo che, nel caso di omologa del concordato fallimentare con un terzo assuntore, si applica il comma 3 dell’articolo 21 del Dpr n. 131 del 1986 (Tur) e non il comma 2 dello stesso articolo. L’imposta di registro proporzionale deve quindi essere calcolata sulla base del valore dei beni e dei diritti trasferiti.
Chiarimenti dall’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate specifica che le indicazioni fornite dalla circolare n. 27 del 21 giugno 2012 sono ora superate, e lo stesso vale per il trattamento dell’imposta di registro nella procedura di concordato prevista dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, poiché non vi sono differenze rilevanti rispetto al precedente “concordato fallimentare”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, contrariamente all’Agenzia delle Entrate, esclude che l’accollo dei debiti sia tassabile, poiché è un effetto legale del concordato e non un atto negoziale autonomo. I professionisti chiedono chiarimenti sul corretto trattamento fiscale per l’imposta di registro, vista la discordanza tra giurisprudenza e prassi fiscale.
La Cassazione ha chiarito che l’assunzione delle passività è un effetto legale del concordato e non un accordo negoziale. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che recepisce questa interpretazione, annulla i chiarimenti precedenti e stabilisce che l’imposta di registro si calcola solo sui beni trasferiti, anche nel concordato nella liquidazione giudiziale secondo il nuovo Codice della crisi d’impresa.
Redazione redigo.info

