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  Fisco  Nuovi chiarimenti dall’Agenzia per i lavoratori impatriati
FiscoLavoro

Nuovi chiarimenti dall’Agenzia per i lavoratori impatriati

redazioneredazione—Marzo 13, 2025
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L’Agenzia delle Entrate, con le risposte 70, 71, 72 e 74 del 12 marzo 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai lavoratori impatriati. Uno di questi riguarda il cittadino estero che trasferisce la residenza in Italia nel 2025 e che può usufruire del nuovo regime “impatriati”, anche se non è mai stato residente nel Paese. Il regime prevede che i redditi da lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotto in Italia da chi trasferisce la residenza fiscale nel Paese vengano tassati solo per il 50% fino a 600.00 euro annui.

Le condizioni principali per accedere al regime sono:

  • mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni;
  • non essere stato residenti fiscalmente in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento;
  • possedere qualifiche o specializzazioni elevate.

Inoltre, l’agevolazione aumenta se ci sono figli a carico.

Chiarimenti sulla residenza in Italia

La risposta n. 70 riguarda un cittadino estero che desidera trasferirsi in Italia nel 2025 e aprire una partita IVA per lavorare come consulente aziendale. Intende rimanere in Italia per almeno sei anni e ha i requisiti di elevata qualificazione richiesti dalla normativa. Non è mai stato residente in Italia e vuole sapere se può accedere al regime di tassazione ridotta.

L’Agenzia delle Entrate conferma che il nuovo regime “impatriati” non richiede una precedente residenza in Italia. Pertanto il richiedente, se soddisfa tutte le condizioni previste, potrà usufruire della detassazione del 50% sui redditi prodotti in Italia.

Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

La risposta n. 71 si riferisce ad un cittadino italiano residente all’estero che intende rientrare in Italia nel 2026 e chiede se può accedere alle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, nonostante non possieda un titolo di laurea. Ha maturato esperienza nel settore del Project Management e svolge una mansione di livello 2 nella classificazione Istat.

L’Agenzia delle Entrate conferma che il regime “impatriati” è accessibile sia ai lavoratori italiani che esteri. Inoltre, chiarisce che i requisiti di elevata qualificazione possono essere soddisfatti non solo con un titolo di studio accademico, ma anche con una qualifica professionale, come previsto dalla normativa. Se il contribuente ha acquisito esperienza professionale rilevante, può comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali.

La risposta n. 74 fa riferimento ad un cittadino italiano residente a Londra dal 2019, che lavora come “End User Computing Specialist” e non possiede un diploma di laurea. Il cittadino chiede se può accedere al regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati, dato che non ha un titolo di laurea, ma ha esperienza nel settore delle tecnologie dell’informazione.

L’Agenzia precisa che possono essere considerati altamente qualificati i lavoratori con almeno tre anni di esperienza nel settore pertinente, come nel caso di dirigenti e specialisti in tecnologie dell’informazione. Poiché il contribuente ha più di tre anni di esperienza, può accedere al regime, rispettando le condizioni previste dalla norma.

Allungamento del periodo di permanenza all’estero

Infine, la risposta n. 72 riguarda un cittadino italiano iscritto all’Aire dal 2018, che lavora all’estero per una società dello stesso gruppo per cui lavorava in Italia dal 2008. Il contribuente intende tornare in Italia nel 2025 e chiede chiarimenti sul periodo minimo di residenza fiscale all’estero per usufruire del regime “impatriati”.

L’Amministrazione spiega che il regime di tassazione ridotta può essere applicato se il lavoratore si trasferisce in Italia per lavorare per lo stesso datore di lavoro estero o per una società del suo gruppo, ma deve aver trascorso almeno sei periodi d’imposta all’estero (sette se ha lavorato in Italia per lo stesso datore di lavoro). Poiché il contribuente ha lavorato in Italia per lo stesso datore di lavoro prima del trasferimento all’estero, non soddisfa il requisito dei sette periodi di residenza estera e quindi non potrà usufruire dell’agevolazione fiscale.

Redazione redigo.info

Agenzia delle Entratelavoratori impatriatirisposta n. 70/2025risposta n. 71/2025risposta n. 72/2025risposta n. 74/2025
Dilazione e differimento contributi previdenziali: aggiornato il tasso di interesse
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