Con la risposta n. 81 del 25 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione dei bonus corrisposti ai dipendenti durante il vesting period, in particolare quando l’attività lavorativa è svolta all’estero. In questo caso, se il dipendente è fiscalmente residente in un altro Paese durante il periodo di maturazione dei diritti al bonus, il reddito derivante da tale attività sarà tassato solo nel Paese di residenza fiscale. indipendentemente dal successo trasferimento della residenza in Italia.
Tuttavia, la parte del reddito che si trasferisce all’attività lavorativa svolta in Italia dovrà essere tassata nel nostro Paese, in modo proporzionale al periodo di tempo in cui l’attività è stata prestata nel territorio italiano.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che, per evitare doppie imposizioni, occorre fare riferimento alle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, firmata il 21 ottobre 1998. La Convenzione stabilisce che il Paese di residenza del contribuente impone i salari e gli altri compensi per attività dipendenti, salvo che il contribuente svolga l’attività in un altro Stato contraente. In tal caso, il reddito relativo all’attività svolta nel Paese estero sarà tassato anche in quel Paese.
In particolare, il trattato stabilisce che la tassazione avviene nello Stato in cui il dipendente ha svolto l’attività lavorativa, anche se il reddito arriva dopo la cessazione del rapporto; inoltre, il diritto di imposizione dello Stato in cui il lavoratore ha svolto l’attività prevale sulla residenza del contribuente al momento del pagamento del reddito.
Pertanto, se il dipendente ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito durante il vesting period, il reddito derivante da tale attività sarà tassato in Gran Bretagna, mentre solo la parte riferibile al lavoro svolto in Italia sarà soggetta a tassazione nel nostro Paese, come previsto dalle norme fiscali italiane e internazionali.
Redazione redigo.info

