Occorre fare attenzione, sì. Al verificarsi di un evento catastrofale, l’impresa priva di copertura assicurativa (o con copertura difforme dalle previsioni di legge) non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.
L’obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, è stato posticipato al 31 marzo 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (legge 21 febbraio 2025, n. 15). Il Consiglio dei ministri ultimo (n. 121 del 28.3.2025) ha ulteriormente prorogato la data, limitatamente alle imprese di piccole dimensioni.
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (decreto-legge): attenzione alla nuova data per le micro, medie e piccole imprese
Su proposta del Presidente, Giorgia Meloni, e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Cdm n. 121 ha, dunuqe, approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese.
Il MEF aveva emanato il decreto n. 18/2025, stabilendo le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese (comma 105 dalla legge n. 213/2023).
Quel decreto descrive nel dettaglio le immobilizzazioni che vanno coperte dalla polizza assicurativa ricomprendendovi:
a) terreni;
b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
L’approfondimento dei Consulenti del lavoro
Un opportuno approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricordava che la scadenza riguarda tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, che dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.
Il testo dei Consulenti del Lavoro, pubblicato il 10 marzo scorso, riassume:
- i destinatari dell’obbligo assicurativo;
- l’oggetto del contratto;
- le conseguenze per inadempimento.
“Con questa misura [affermano gli esperti della Fondazione studi, ndr.] lo Stato trasferisce alle compagnie assicurative l’onere del risarcimento per i danni causati da eventi calamitosi sempre più frequenti, mantenendo tuttavia un sistema di franchigie e massimali per garantire la sostenibilità del meccanismo. Resta da capire quale sarà l’impatto economico di questi nuovi obblighi sui bilanci delle imprese italiane”.
dir. Alessia Lupoi
Redazione redigo.info

