L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 83 del 28 marzo 2025, ha offerto chiarimenti In tema di garanzie per i rimborsi IVA. In caso di rimborsi superiori a 30.000 euro, una società che ha già ottenuto un rimborso e, a seguito di fusione con la controllante, desidera sostituire la garanzia fornita dalla controllante con una dichiarazione integrativa, non può farlo. In altre parole, non è possibile scegliere una forma di garanzia alternativa dopo che il rimborso è stato erogato.
Nel caso in questione, la società ha accumulato crediti IVA attraverso dei significativi investimenti, presentando richieste di rimborso per i periodi 2021, 2022 e 2023, e ha già ricevuto i rimborsi richiesti, rispettando le scadenze per la dichiarazione IVA. Per garantire i rimborsi, ha utilizzato garanzie fornite dalla sua controllante. La fusione, che ha avuto effetto dal 1° gennaio 2025, ha comportato l’incorporazione della controllante nella controllata, con conseguente successione di quest’ultima in tutti i diritti e obblighi della società estinta.
Prima della fusione, la nuova controllante ha chiesto chiarimenti all’Agenzia, proponendo di sostituire le garanzie preesistenti con garanzie bancarie. La società ritiene di soddisfare i requisiti per essere considerata “virtuosa” e ha chiesto poi conferma della possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per gli anni 2021, 2022 e 2023, nonché di ottenere la restituzione delle garanzie.
L’Amministrazione ha precisato che i contribuenti possono richiedere rimborsi IVA superiori a 30.000 euro senza garanzia, a condizione di presentare determinati documenti, come la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Se i requisiti non sono soddisfatti, è necessaria una garanzia, che può essere una fideiussione o una cauzione in titoli di Stato. Tuttavia, una volta liquidato il rimborso, non è possibile modificare la garanzia scelta. Pertanto, l’unica garanzia che la società può fornire ora è una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa.
Redazione redigo.info

