Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 99 del 7 aprile 2025, ha chiarito che le richieste da parte degli enti pubblici per ottenere i dati dell’Albo degli iscritti devono essere valutate caso per caso, tenendo conto del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e delle normative che regolano lo scambio di dati tra le amministrazioni.
In particolare, l’Ordinamento professionale stabilisce un regime di pubblicità obbligatoria dei dati dei contenuti nell’Albo, al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità, a beneficio dei cittadini, delle PA e delle imprese che interagiscono con i professionisti iscritti. Tra i dati obbligatori che devono essere pubblicati nell’Albo ci sono: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l’indirizzo professionale (anche elettronico), il numero di iscrizione, il titolo di studio e professionale, e l’iscrizione al registro dei revisori contabili, se presente.
La normativa impone ai professionisti, come i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un altro domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati dell’Albo a richiesta di enti pubblici, è necessario un esame caso per caso, tenendo conto delle specifiche disposizioni che regolano tale scambio.
Inoltre, il principio di buon andamento implica una collaborazione tra le amministrazioni, finalizzata a rendere tempestivamente disponibili le informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni.
A supporto di questo, l’art. 50 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) stabilisce che i dati trattati da una PA devono essere resi accessibili alle altre amministrazioni, quando l’utilizzo di tali dati è necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Tuttavia, ci sono delle eccezioni, come quelle relative alle attività di ordine pubblico, alle comunicazioni di emergenza e alla protezione civile, che sono esonerate dall’applicazione del Codice.
Redazione redigo.info

