Con la risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione. In particolare, è stato specificato che, ai fini del calcolo del plafond agevolabile, i cinque anni di adesione devono essere conteggiati considerando solo i periodi di iscrizione alla previdenza complementare durante il periodo di rapporto di lavoro di prima occupazione, iniziato dal 2007.
L’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR prevede la deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi versati a forme di pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005, nonché ai PEPP (prodotti pensionistici individuali paneuropei), entro i limiti e le condizioni previsti dalla normativa nazionale e dal Regolamento UE 2019/1238.
Secondo l’art. 8 dello stesso decreto, il finanziamento può avvenire tramite versamenti del lavoratore, del datore di lavoro, del committente, o mediante conferimento del TFR. In caso di soggetti fiscalmente a carico, i contributi possono essere versati anche da familiari, che possono dedurli nei limiti di 5.164,57 euro, se non già dedotti dal soggetto a carico.
Il comma 6 dello stesso articolo prevede, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio del 2007, la possibilità di dedurre, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, contributi eccedenti il limite annuo, fino ad un massimo di 2.582,29 euro annui, per un totale di 25.822,85 euro, qualora nei primi cinque anni non abbiano raggiunto il plafond massimo.
La circolare n. 70/E del 2007 chiarisce che per “lavoratori di prima occupazione” si intendono coloro che al 31 dicembre 2006 non avevano posizioni contributive aperte presso enti previdenziali obbligatori. La norma si applica solo se sono soddisfatti entrambi i requisiti: essere lavoratore di prima occupazione e aver aderito a una forma di previdenza complementare.
Redazione redigo.info

