Con il provvedimento del 14 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), come introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024. Tale disposizione si applica ai soggetti non residenti in Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che intendano effettuare operazioni intracomunitarie avvalendosi, in Italia, di un rappresentante fiscale per l’adempimento degli obblighi IVA.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il D.M. 4 dicembre 2024, ha definito i criteri e le modalità per il rilascio della garanzia, stabilendo che l’iscrizione nella banca dati VIES – necessaria per poter operare nell’ambito delle operazioni intracomunitarie – da parte di soggetti extra-UE identificati in Italia tramite rappresentante fiscale è subordinata alla presentazione di una garanzia pari ad almeno 50.000 euro.
Con questo provvedimento, l’Agenzia dà attuazione a tali disposizioni, stabilendo che la garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
I dettagli della garanzia
Per i soggetti già titolari di partita IVA, la garanzia deve essere prestata prima della richiesta di inclusione nel VIES, mentre per quelli che non possiedono ancora una partita IVA deve essere prestata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, qualora venga richiesto l’inserimento nella banca dati VIES.
L’inclusione nel VIES può essere richiesta solo dopo l’esito positivo della verifica della garanzia da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
La garanzia può assumere una delle seguenti forme:
- cauzione in titoli di Stato;
- polizza fideiussoria;
- fideiussione bancaria.
In ogni caso, essa deve avere un valore minimo di 50.000 euro e una durata non inferiore a 36 mesi dalla data di presentazione alla Direzione Provinciale competente.
Per i soggetti già presenti nella banca dati VIES alla data del 14 aprile 2025, è concesso un termine di 60 giorni per la prestazione della garanzia. Trascorso tale termine senza adempimento, la Direzione Provinciale comunicherà al rappresentante fiscale l’avvio del procedimento di esclusione dal VIES. Se il soggetto rappresentato non presta la garanzia neppure nei successivi 60 giorni dalla comunicazione, l’Agenzia delle Entrate lo esclude d’ufficio dalla banca dati VIES.
Redazione redigo.info

