Siglato il rinnovo del CCNL Gas-Acqua (Cod. CNEL K321), che decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2027: l’accordo prevede aggiornamenti che riguardano sia la parte economica che normativa.
Le Parti scioglieranno la riserva entro la metà del mese di giugno 2025.
CCNL Gas-Acqua, come cambia il TEC?
Le Parti hanno stabilito gli aumenti relativi al TEC-trattamento economico complessivo che, ricordiamo, è costituito da:
- TEM-trattamento economico minimo;
- trattamenti economici che riguardano la Produttività e il Welfare (Previdenza Complementare, Assistenza Sanitaria Integrativa, copertura assicurativa premorienza e invalidità permanente da malattia);
- eventuali altri trattamenti, anche demandati alla contrattazione aziendale.
La parte economica dell’accordo 2025-2027 prevede nello specifico l’incremento dei minimi contrattuali integrali (TEM), dell’ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP) e del Welfare contrattuale.
Incremento dei minimi (TEM)
I minimi retributivi mensili saranno incrementati di 260 € (rif. parametro medio 143,53), riconosciuti in quattro tranche:
- da luglio 2025: 90 €;
- da luglio 2026: 60 €;
- da luglio 2027: 60 €;
- da ottobre 2027: 50 €.
| Livello | Minimo da 01/07/2025 | Minimo da 01/07/2026 | Minimo da 01/07/2027 | Minimo da 01/10/2027 |
| Q | 3.493,60 € | 3.577,50 € | 3.661,40 € | 3.731,31 € |
| 8 | 3.154,98 € | 3.230,75 € | 3.306,52 € | 3.369,66 € |
| 7 | 2.915,01 € | 2.985,02 € | 3.055,03 € | 3.113,37 € |
| 6 | 2.674,75 € | 2.738,99 € | 2.803,23 € | 2.856,76 € |
| 5 | 2.435,69 € | 2.494,19 € | 2.552,69 € | 2.601,44 € |
| 4 | 2.287,08 € | 2.342,01 € | 2.396,94 € | 2.442,72 € |
| 3 | 2.139,70 € | 2.191,09 € | 2.242,48 € | 2.285,31 € |
| 2 | 1.934,30 € | 1.980,76 € | 2.027,22 € | 2.065,94 € |
| 1 | 1.740,34 € | 1.782,14 € | 1.823,94 € | 1.858,78 € |
Una tantum
A copertura del servizio prestato tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2025 verrà corrisposta una somma una tantum in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio, come di seguito riportato. L’importo è escluso dalla base di calcolo del tfr ed è da intendersi comprensivo di ogni riflesso sugli istituti retributivi diretti ed indiretti. In caso di prestazione a tempo parziale nel periodo considerato, l’una tantum dovrà essere riproporzionata.
| Livello | Una tantum – luglio 2025 |
| Q | 321,69 € |
| 8 | 290,52 € |
| 7 | 268,42 € |
| 6 | 246,29 € |
| 5 | 224,29 € |
| 4 | 210,60 € |
| 3 | 197,03 € |
| 2 | 178,12 € |
| 1 | 160,25 € |
ARAP – ammontare retributivo annuale di produttività
Il CCNL intende proseguire nel percorso di incentivazione e sviluppo virtuoso, sia negli aspetti quantitativi sia negli aspetti qualitativi, della contrattazione di secondo livello, indirizzandola verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ai premi di produttività.
Per tal motivo è stata individuata una quota del salario nazionale, denominata ARAP (ammontare retributivo annuale di produttività), destinata ad incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale.
Gli importi dell’ARAP saranno pari a 210,00 € (rif. parametro medio contrattuale 143,53) per gli anni 2026 e 2027.
Tali quote saranno erogate annualmente a livello aziendale, sotto forma di “una tantum”.
Welfare contrattuale
Dal 1° gennaio 2026 le aziende verseranno al Fondo di Previdenza Complementare di competenza, un importo aggiuntivo alla contribuzione a carico azienda pari a 4 € (rif. parametro medio contrattuale 143,53), per ogni mensilità imponibile.
Sempre con decorrenza 1° gennaio 2026, l’importo destinato alla polizza premorienza e invalidità è incrementato di 1 € per 12 mensilità; inoltre, le aziende verseranno per ogni lavoratore iscritto al Fondo Fasie un importo aggiuntivo pro capite pari a 2 €, per 12 mensilità.
CCNL Gas-Acqua, l’orario settimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sarà pari a 38 ore settimanali
Fino al 31 dicembre 2025, l’orario precedente (38,5 ore settimanali) può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività oppure attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario.
Le aziende potranno adottare un orario di lavoro settimanale superiore a 38 ore, riconoscendo il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con:
- quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti;
- corrispondenti ore annue di riduzione orario.
Reperibilità
I compensi per il servizio di reperibilità, necessario a garantire un presidio di 24 ore per tutti i giorni dell’anno, sono stabiliti dal 1° gennaio 2026 nei seguenti importi giornalieri omnicomprensivi:
| Reperibilità feriale | 23,88 € |
| Reperibilità sabato non lavorato e festivo | 32,50 € |
Scarica la Guida pratica del CCNL “CCNL K321 – Gas Acqua” aggiornata alla data “8 Maggio 2025”. È disponibile qui ed ora in formato PDF.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

