Con il messaggio n. 1796, l’Inps comunica l’implementazione del servizio che consente il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria AUU: l’integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei due genitori (nel caso più grave di entrambi genitori o dell’unico genitore, nei nuclei monogenitoriali) è disponibile sul sito istituzionale dal 1° giugno 2023.
Il servizio infatti rileva che, in caso di subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria del genitore richiedente e deceduto, il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta, consentendo quindi di selezionare l’opzione per il subentro.
Il servizio garantisce al genitore superstite, identificato come genitore unico con motivazione ‘altro genitore deceduto/a’, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’Assegno Unico e Universale; il subentro deve essere effettuato entro un anno dalla data di decesso dell’altro genitore.
La maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro sarà riconosciuta per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, a condizione che, in fase di istanza, venga dichiarato che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

