Con la circolare n. 103 del 16 giugno 2025, l’INPS dà attuazione alle recenti novità introdotte dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato destinati a compensare i danni subiti dalle imprese agricole di produzione primaria. Le misure si riferiscono a calamità naturali, eventi climatici estremi assimilabili a calamità naturali, nonché alla diffusione di epizoozie (malattie degli animali) e organismi nocivi ai vegetali.
La circolare recepisce le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025, riconoscendo la possibilità per le aziende agricole danneggiate da tali eventi di accedere a interventi finanziari specifici, finalizzati al ristoro dei danni subiti.
Fondo di Solidarietà Nazionale
Il sistema italiano di gestione degli aiuti per le imprese agricole è regolato dall’art. 1 del D.lgs. n. 102/2004 e si basa sul Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN), che stanzia le risorse necessarie per attivare le seguenti tipologie di intervento:
- Interventi ex ante di tipo assicurativo, volti a incentivare la stipula di polizze assicurative tramite contributi sui premi e sulle quote per la partecipazione a fondi mutualistici;
- Interventi compensativi ex post, riservati ai danni subiti da produzioni, impianti e strutture non coperti dal piano di gestione dei rischi in agricoltura. Questi comprendono: contributi in conto capitale, prestiti quinquennali a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio, agevolazioni previdenziali;
- Contributi in conto capitale a titolo di indennizzo per danni subiti da strutture aziendali e scorte;
- Interventi per il ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola (comprese quelle irrigue e di bonifica), in linea con le esigenze prioritarie delle imprese.
Chi può accedere al beneficio
Possono accedere agli interventi compensativi micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, che rispondano ai seguenti requisiti dimensionali:
- Microimprese: meno di 10 dipendenti, con un fatturato annuo e/o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- Piccole imprese: meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo e/o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- Medie imprese: meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Le domande di accesso agli aiuti devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell’evento e dell’individuazione delle zone colpite.
Esonero contributivo
Alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali è riconosciuto un esonero contributivo parziale, così articolato:
- 17% per danni pari o superiori al 30%;
- 50% per danni superiori al 70%.
I moduli per la richiesta di esonero contributivo sono disponibili nel Cassetto previdenziale. Possono essere compilati e trasmessi:
- dai datori di lavoro agricolo;
- dai lavoratori autonomi agricoli che abbiano subito danni a causa degli eventi riconosciuti.
Redazione redigo.info

