Il Ministero del Lavoro (MLPS) – riferendo l’art. 1, c. 289, L. 30 dicembre 2020, n. 178, precisa nel messaggio 2066/2025 che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.
La doppia proroga
Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, c. 189, della Legge n. 207/2024 (Bilancio 2025), sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno in corso i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal D. Lgs. n. 148/2015, dalla L. n. 205/2017, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui al DL n. 119/2018.
Sulla base di questo quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Il rifinanziamento di cui al citato comma 189 è pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Le nuove risorse sono finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale. Le Regioni possono utilizzare tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.
Redazione redigo.info

