Il Tribunale generale dell’Unione europea, con decisione resa nella causa T-534/24, stabilisce un principio che, di fatto, pone fine ai contenziosi sul regime generale delle accise.
In definitiva, la pronuncia del 9 luglio scorso sancisce che l’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio europeo, relativa al regime generale delle accise, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalle autorità nazionali, che preveda che l’accisa sia esigibile sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa figurante su fatture false. In altre parole, laddove una fattura fosse oggettivamente inesistente, non si realizzerebbe di fatto alcuna effettiva operazione.
Il Tribunale sentenzia ponendo fine ai contenziosi
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 stabilisce, peraltro, le situazioni in cui un prodotto soggetto ad accisa può essere «immesso in consumo» . Dal tenore letterale di tale disposizione emerge che simili situazioni costituiscono un elenco esaustivo. Al di fuori di esse, non si può concludere che il prodotto sia stato immesso in consumo.
Di più: il potere regolamentare degli Stati membri non può essere esercitato in violazione delle disposizioni della direttiva 2008/118, altrimenti verrebbe pregiudicato l’obiettivo di armonizzazione perseguito dal legislatore unionale. In particolare, la nozione di «immissione in consumo», che determina il momento in cui l’accisa diventa esigibile, dovrebbe essere interpretata in modo uniforme in tutti i Paesi Ue.
E’ perciò pacifico ma, a quanto pare, altrettanto dovuto, sentenziare che non si realizzi alcuna effettiva immissione in consumo che giustifichi l’esigibilità di una accisa.
Redazione redigo.info

