Con la nota n. 1180 del 10 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto per chiarire un dubbio sollevato dall’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, operata dalla Legge n. 56/2025. In particolare, l’INL ha confermato che, nonostante l’abrogazione del provvedimento, la tabella allegata al decreto contenente l’elenco delle mansioni cosiddette “discontinue” può continuare a essere utilizzata per la stipula di contratti di lavoro intermittente.
L’intervento si è reso necessario a seguito della confusione generata dall’eliminazione formale del decreto, che da decenni rappresentava l’unico riferimento operativo per individuare le attività compatibili con il lavoro intermittente. Secondo l’INL, l’elenco delle mansioni resta valido in virtù di un “rinvio meramente materiale” operato dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024. Questo stesso orientamento era già stato anticipato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2010.
La disciplina del lavoro intermittente è regolata dall’art. 13 del D.lgs. n. 81/2015, che consente tale forma contrattuale per gli under 24 e gli over 55, oppure in base alle previsioni della contrattazione collettiva. In assenza di contratto collettivo, il decreto attuativo previsto dalla legge dovrebbe individuare le mansioni ammesse, ma ad oggi non è mai stato emanato.
Nonostante il R.D. n. 2657/1923 fosse già stato oggetto di tentativi di abrogazione in passato, la sua cancellazione definitiva è arrivata solo nel 2025. Il dubbio interpretativo era se l’allegata tabella fosse anch’essa da considerarsi abrogata. La risposta dell’INL è negativa: il riferimento contenuto nel D.M. 2004 ha natura tecnica, e non normativa, e quindi resta in vigore.
Infine, la stessa L. n. 56/2025, all’art. 1, comma 3, stabilisce che gli effetti provvedimentali di atti privi di contenuto normativo restano fermi: una possibile base giuridica per mantenere valida l’utilizzazione dell’elenco.
Tuttavia, dopo oltre un secolo, appare opportuno che il Ministero intervenga con un nuovo decreto, aggiornando un elenco ormai superato e in larga parte inapplicabile.
Redazione redigo.info

