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  CCNL  CCNL Lavanderie e Tintorie – Industria e Artigianato, il rinnovo di luglio 2025 (2025-2028)
CCNL

CCNL Lavanderie e Tintorie – Industria e Artigianato, il rinnovo di luglio 2025 (2025-2028)

redazioneredazione—Luglio 15, 2025
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In data 4 luglio 2025, CONFLAVORO PMI, FESICA CONFSAL e CONFSAL hanno sottoscritto il nuovo contratto collettivo per i lavoratori operanti in Lavanderie e Tintorie, valido sia per le imprese industriali che artigiane (Codice CNEL: D0M7).

La nuova disciplina avrà valenza dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028.

Elementi retributivi

Tra le novità introdotte dal rinnovo in oggetto troviamo in primis le nuove retribuzioni che avranno valenza dal 1° luglio 2025 per le imprese industriali e dal 1° ottobre 2025 e 1° ottobre 2026 per le imprese artigiane.

Di seguito le tabelle.

Settore Artigianato

LivelloRetribuzione Base dal 01/10/2025Retribuzione Base dal 01/10/2026
Q2.063,00 €2.135,00 €
61.927,00 €1.996,00 €
51.754,00 €1.817,00 €
41.619,00 €1.676,00 €
31.552,00 €1.607,00 €
21.489,00 €1.542,00 €
11.408,00 €1.458,00 €
L’indennità mensile di funzione di Quadro risulta già conglobata.

Settore Industria

AreaModuloRetribuzione dal 01/07/2025
A – Operativa1/Base1.525,00 €
A – Operativa2/Centrato1.777,00 €
A – Operativa3/Consolidato1.872,00 €
B – Qualificata1/Base1.909,00 €
B – Qualificata2/Centrato2.004,00 €
B – Qualificata3/Consolidato2.190,90 €
C- Tecnica1/Base2.266,00 €
C- Tecnica2/Centrato2.554,00 €
C- Tecnica3/Consolidato2.982,00 €
D – Gestionale 2/Centrato2.982,00 €
L’indennità mensile di funzione di Quadro pari a 130 € è da aggiungere al livello D – Gestionale 2/Centrato.3

Inoltre, sempre in campo retributivo il nuovo testo ha introdotto gli scatti di anzianità (mantenendo comunque gli scatti di merito e professionalità) che risultano pari al 2% della relativa retribuzione tabellare. Tali scatti matureranno con cadenza triennale e ne verranno riconosciuti in numero massimo di 5.

In più, si è elevato l’importo dell’Elemento di garanzia retributiva – valido solo per le Lavanderie Industriali – che per il 2025 sarà pari a 350,00 €. L’importo verrà riconosciuto nel mese di novembre ed erogato con la retribuzione di dicembre.

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Nuovo trattamento di malattia ed infortunio

Ad esser modificato anche il trattamento economico riconosciuto ad apprendisti e lavoratori qualificati in caso di assenze per malattia ed infortunio sul lavoro.

Apprendisti. L’apprendista non in prova ha diritto:

  • per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in ragione d’anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un’indennità pari al 50% della retribuzione lorda;
  • dal 4° giorno di malattia l‘apprendista avrà diritto all’indennità pari al 75% della retribuzione lorda, rimanendo inteso che il numero max complessivo di giornate indennizzate dal datore di lavoro è pari a 45 giorni;
  • nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, a partire dal 4° giorno ed entro i limiti del periodo di comporto, l’apprendista avrà diritto ad una integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 50% della retribuzione lorda.

Lavoratori qualificati – Malattia. Il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:

  • per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in ragione d’anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un’indennità pari al 100% della retribuzione globale di fatto per il primo evento e al 50% della retribuzione per il secondo e terzo evento;
  • 80% della retribuzione globale di fatto per 180 giorni nel corso del triennio a partire dal 4° giorno di malattia;
  • in caso di gravi patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera l’azienda integrerà l’indennità erogata dall’INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno.

Lavoratori qualificati – Infortunio sul lavoro. L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda locale di fatto fino a guarigione clinica.

Le altre novità

Permessi ROL. Alla generalità dei lavoratori, che operano su più turni, viene riconosciuto un monte ore annuo di riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 ore, fruibili in blocchi unitari di 4 o di 8 ore, assorbibili in caso di orario settimanale inferiore a 40 ore.

Orario di lavoro. Fermo restando l’orario settimanale di 40 ore, nel caso di introduzione di un’organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti che comporti la distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni, l’orario settimanale sarà di 36 ore con retribuzione di 40 ore.

Indennità di cassa e maneggio denaro. L’indennità di cassa, riconosciuta al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa, viene elevata al 6%.

Part-time – clausola flessibile. Viene elevata altresì la maggiorazione spettante ai lavoratori con contratto a tempo parziale in caso di clausola flessibile che ora risulta pari al 10%.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info

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