Con l’informativa n. 112 del 15 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di presentazione e gestione delle istanze di rimborso relative a somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La pubblicazione di tale informativa si inserisce nell’ambito della collaborazione istituzionale con l’INPS. Infatti, la Direzione Centrale Entrate dell’Istituto ha richiesto il supporto del CNDCEC per garantire un’adeguata diffusione della comunicazione tra gli iscritti, al fine di assicurare una corretta applicazione delle procedure da parte dei contribuenti, anche attraverso il supporto di commercialisti, esperti contabili e altri professionisti abilitati.
Una delle novità evidenziate riguarda l’automatizzazione del processo di verifica della titolarità dell’IBAN indicato per il rimborso. Il conto corrente, o altro strumento finanziario indicato nella richiesta, deve risultare intestato o cointestato al soggetto beneficiario. Questa misura risponde alla necessità di contrastare tentativi di frode e garantire la regolarità dei pagamenti da parte dell’Istituto.
È quindi essenziale che il contribuente indichi l’IBAN a lui intestato o cointestato. Nel caso in cui il sistema non riesca a verificarne la titolarità, l’INPS invierà una comunicazione con la richiesta di inserire un nuovo codice IBAN. L’utente potrà effettuare tale operazione accedendo alla sezione “Esito Domande” della procedura online, dove potrà immettere un nuovo codice da sottoporre a verifica oppure selezionarne uno già validato, riducendo così i tempi di attesa.
Se l’IBAN originariamente inserito risulta effettivamente intestato al contribuente ma non verificato dal sistema, sarà necessario trasmettere tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente una copia del modulo di identificazione finanziaria (MV70), reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione “Prestazioni/Moduli”. Il modulo dovrà essere compilato, firmato e validato dall’istituto bancario o finanziario. L’invio della documentazione consentirà all’INPS di perfezionare l’istruttoria e procedere al rimborso.
Redazione redigo.info

