Con la risposta n. 190 del 21 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi versati ad una Cassa riconducibile tra gli enti con finalità esclusivamente assistenziali, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di pensione. Tale principio si applica anche ai contributi versati in qualità di coniuge superstite, inclusi quelli destinati a familiari non fiscalmente a carico.
Il trattamento fiscale dei contributi a tali Casse era già stato oggetto della risoluzione n. 107 del 3 dicembre 2014, la quale ha distinto l’ambito applicativo dell’art. 51, comma 2, da quello dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR. A tale riguardo, il DM 31 marzo 2008, modificato dal DM 27 ottobre 2009, ha specificato gli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie erogate sia dai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, sia dagli enti e casse a fini esclusivamente assistenziali.
L’art. 2 del decreto ha inoltre istituito presso il Ministero della Salute l’Anagrafe dei fondi sanitari, cui devono essere iscritti sia i fondi integrativi sia le casse assistenziali. Il Ministero della Salute, con apposito decreto, ha ribadito che gli enti con finalità esclusivamente assistenziali non possono essere equiparati ai fondi integrativi, e dunque non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.
La risoluzione n. 65 del 2 agosto 2016 ha confermato che i contributi versati da pensionati a tali enti, se previsti da contratto, accordo o regolamento aziendale, non concorrono alla formazione del reddito. Tali benefici fiscali sono applicabili anche ai contributi versati per familiari non a carico.
Pertanto, se la Cassa rispetta i requisiti previsti dall’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, i contributi sanitari non rilevano fiscalmente, né per i lavoratori né per i pensionati.
Redazione redigo.info

