L’INPS, con il messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla qualificazione di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), rivolta all’occupazione nelle aree svantaggiate.
Secondo l’articolo 1, comma 407, della stessa legge, rientrano nella definizione di microimpresa e PMI i datori di lavoro privati con un organico massimo di 250 dipendenti, come indicato nell’allegato I del Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014.
L’allegato definisce impresa qualsiasi entità che svolga un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, includendo anche attività artigianali, individuali, familiari, società di persone e associazioni con attività economica regolare.
L’articolo 2 specifica che la categoria delle PMI comprende imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro. Per qualificarsi come PMI, è necessario rispettare entrambi i parametri nel periodo di riferimento.
L’articolo 4 dell’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che i dati per calcolare il numero dei dipendenti e i parametri finanziari devono riferirsi all’ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Un’impresa mantiene o perde la qualifica solo se supera o scende al di sotto delle soglie per due esercizi consecutivi.
Il messaggio segnala, inoltre, che è stata introdotta una funzionalità nelle denunce mensili che blocca, in via prudenziale, l’invio con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti mensile superi le 250 unità. Tuttavia, il controllo può essere superato dal datore di lavoro che ritiene di rientrare nei requisiti, inviando comunque la denuncia e assumendo l’onere di fornire, su richiesta, la documentazione comprovante il rispetto delle soglie dimensionali e finanziarie.
Redazione redigo.info

