Con la risposta ad interpello n. 195 del 30 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità soppresse, successivamente convertite su scelta del dipendente in prestazioni di welfare aziendale, devono essere assoggettate a tassazione. Infatti, non è applicabile il regime di esclusione dalla formazione del reddito previsto dall’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR, che individua una serie di eccezioni al principio generale di imponibilità.
In base all’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, comprese le erogazioni liberali. Il principio di onnicomprensività stabilisce che sia gli importi in denaro che i beni o servizi offerti dal datore di lavoro concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
Tuttavia, i commi 2 e 3 dell’articolo 51 stabiliscono alcune deroghe: specifici beni, opere o servizi non concorrono (o lo fanno solo in parte) al reddito, a condizione che non rappresentino un’elusione delle regole fiscali ordinarie. Secondo l’Agenzia, la conversione di una retribuzione fissa o variabile in benefit non rientra tra queste eccezioni, salvo che si tratti di premi legati a incrementi di produttività ai sensi della legge 208/2015.
Difatti, l’unico caso in cui è ammessa l’esenzione fiscale per i benefit sostitutivi è quello disciplinato dall’articolo 1, commi da 182 a 188, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che consente di applicare un’imposta sostitutiva ai premi di risultato e di convertire tali premi in prestazioni di welfare.
La circolare n. 28 del 15 giugno 2016 chiarisce che l’esenzione si applica solo se:
- le somme rientrano tra i premi agevolati;
- la contrattazione collettiva prevede la facoltà di conversione.
Poiché le indennità obsolete non rientrano in tale ambito, la loro conversione in welfare non dà diritto all’esenzione e deve essere tassata come normale retribuzione.
Redazione redigo.info

