Con il messaggio n. 2410 del 31 luglio 2025, l’INPS ha comunicato l’attivazione di una nuova funzionalità telematica che consente la chiusura del piano di ammortamento relativo ai contratti di finanziamento con cessione fino a un quinto della pensione, stipulati da pensionati.
Questa novità si inserisce nell’ambito della reingegnerizzazione della procedura “Cessione Quinto”, avviata dall’Istituto con l’obiettivo di semplificare l’azione amministrativa e rendere più tempestivo l’intero processo di gestione delle trattenute su pensione.
La funzionalità è disponibile esclusivamente per banche e intermediari finanziari convenzionati con l’INPS, i quali possono ora procedere autonomamente alla chiusura dei piani di ammortamento tramite i servizi Web Service e Web Application integrati nella piattaforma “Quote Quinto”.
Chiusura del piano
La chiusura può essere effettuata in presenza di particolari eventi oggettivi o soggettivi che rendano necessario interrompere il piano impostato. In particolare:
- Nullità del contratto: ad esempio, per sopravvenuta conoscenza da parte dell’intermediario finanziario della nomina di un amministratore di sostegno o tutore, anche se tali condizioni erano già presenti al momento della firma del contratto ma non note;
- Annullamento del contratto: nei casi di recesso del pensionato, mancata stipula del contratto assicurativo contro il rischio di premorienza, o altre cause di mancato perfezionamento.
La nuova funzione può essere utilizzata solo per piani presenti nella piattaforma “Quote Quinto” che risultino nello stato di “Validato”/”Sospeso”/”In accodamento”.
Piani di prima acquisizione
Per i piani di prima acquisizione, l’inserimento della domanda avvia automaticamente la procedura di chiusura del piano e la cessazione della trattenuta a partire dal primo rateo utile.
In caso di piani rinnovati, la banca o l’intermediario deve selezionare una delle seguenti opzioni al momento della richiesta:
- Ripristino del piano precedente;
- Non ripristino del piano precedente.
L’opzione deve essere frutto di un accordo tra la banca/intermediario che ha effettuato il rinnovo e quella titolare del piano originario. Inoltre, è obbligatoria la comunicazione al pensionato da parte del soggetto che ha avviato il rinnovo.
Tuttavia, non è possibile ripristinare un piano oltre la sua scadenza contrattuale, anche in presenza di un periodo di accodamento. In questi casi, la procedura respinge automaticamente la richiesta.
Redazione redigo.info

