In data 30 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale sulla nuova operatività di Nuova Marcora, il regime di aiuto indirizzato alle cooperative di piccole e medie dimensioni ed istituito con decreto ministeriale del 4 gennaio 2021. Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle società cooperative.
Il presente decreto va in totale sostituzione di quello del 31 marzo 2021 e successive modifiche e integrazioni.
Il nuovo provvedimento introduce, in particolare, una revisione delle modalità operative, attraverso una più precisa definizione dell’iter procedurale, nonché delle condizioni per l’accesso, la stipula e l’erogazione del finanziamento agevolato.
Soggetti beneficiari
Quali società cooperative possono partecipare al regime di aiuto? Nel decreto vengono nominate le società cooperative che:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- che non siano in stato di scioglimento o liquidazione;
- che non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- operanti in tutti i settori produttivi.
Pertanto ne risultano escluse le cooperative nei confronti delle quali sia stata applicata una sanzione interdittiva o che si trovino nella situazione di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile riguardanti i legali rappresentanti o gli amministratori delle stesse.
Spese ammissibili
Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:
- della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie;
- di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis;
Dopo un’attenta valutazione delle richieste, entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse viene stipulato il relativo contratto di finanziamento. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica e motivata richiesta delle società finanziarie.
Erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta della società cooperativa beneficiaria alle società finanziarie. La richiesta deve avvenire all’indirizzo di posta elettronica certificata o attraverso il portale dedicato alla misura che saranno resi noti nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle società finanziarie, unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati.
Le erogazioni del finanziamento, ad eccezione della prima, sono subordinate alla dimostrazione da parte del beneficiario dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
Per tutti i documenti necessari all’agevolazione si rimanda agli allegati, facenti parte del decreto e presenti sul sito del MIMIT.
Redazione redigo.info

