Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto del 18 giugno 2025, che individua le agevolazioni alle quali le imprese non potranno accedere se non avranno adempiuto, entro i termini di legge, all’obbligo di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali.
Il provvedimento introduce quindi l’adempimento assicurativo come requisito vincolante per l’accesso agli strumenti agevolativi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Tale obbligo dovrà essere rispettato sia nella fase di concessione che in quella di erogazione delle agevolazioni.
Decorrenza dell’obbligo assicurativo
Le disposizioni si applicano alle domande presentate dopo la pubblicazione del decreto e, in particolare, a partire da queste date:
- 30 giugno 2025 per le grandi imprese;
- 2 ottobre 2025 per le medie imprese, secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
- 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese, sempre in base alla medesima classificazione europea.
Agevolazioni interessate al nuovo vincolo
L’obbligo di stipulare una polizza catastrofale si applica ad un’ampia gamma di strumenti agevolativi, tra cui:
- Contratti di sviluppo;
- Interventi per la riqualificazione delle aree di crisi industriale (Legge 181/89);
- Regime di aiuto per la nascita e lo sviluppo di società cooperative (Nuova Marcora);
- Incentivi per start-up innovative su scala nazionale (Smart & Start);
- Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare;
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità aziendale;
- Mini contratti di sviluppo;
- Misure per la diffusione dell’economia sociale tra le imprese;
- Sostegno per l’autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI;
- Finanziamenti per start-up;
- Supporto a venture capital e iniziative nella transizione ecologica.
Per gli incentivi indicati nell’articolo 1, comma 4, che comportano interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche previste dal presente decreto sono svolte dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento, nel caso di investimento diretto. Nel caso di investimento indiretto, invece, le modalità di verifica sono stabilite tramite appositi atti di indirizzo adottati dallo stesso soggetto gestore.
Redazione redigo.info

