La Corte costituzionale, con la sentenza numero 141/2025, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno stabilito il divieto dei licenziamenti individuali per ragioni economiche dei lavoratori subordinati, senza ricomprendervi la categoria dei dirigenti. Le previsioni in esame sono state ritenute non in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, essendo rinvenibili valide ragioni atte a giustificare sul piano
costituzionale il trattamento differenziato riservato ai dirigenti per i quali ad essere soggetti al “blocco” sono stati, in quel periodo, i licenziamenti collettivi di tale categoria di lavoratori.
Per intanto, la Consulta torna sulla nozione legale di «dirigente», tale per cui il prestatore di lavoro subordinato che la legge distingue rispetto alle categorie dei quadri, impiegati e operai (art. 2095 cod. civ.). Ciò non toglie che la contrattazione collettiva possa riconoscere la qualifica di dirigente anche al di là della nozione legale. Parimenti, il datore di lavoro può attribuire tale qualifica come trattamento di miglior favore.
La sentenza ha, quindi, sottolineato che, a livello di disciplina generale, per effetto della peculiare posizione di autonomia e discrezionalità che il dirigente, alter ego dell’imprenditore, ricopre all’interno dell’azienda, e dei suoi poteri rappresentativi, egli possiede un particolare status che giustifica l’applicazione del regime della libera recedibilità, senza le garanzie previste dalla disciplina sui licenziamenti individuali.
Quello stesso status, tuttavia, sempre a livello generale, non esclude che ai dirigenti sia applicabile il regime dei licenziamenti collettivi, al pari delle altre categorie di lavoratori.
Tutele asimmetriche per i dirigenti
L’asimmetria delle tutele è stata coerentemente riproposta dal nostro Legislatore nella disciplina eccezionale introdotta durante il periodo emergenziale, ricalcando, per i dirigenti, i medesimi confini applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti (collettivi e individuali per motivi oggettivi): la misura del “blocco” è stata infatti calibrata a seconda che si tratti di:
– recesso individuale (non vietato) ovvero
– recesso collettivo (sottoposto al divieto).
Con questa scelta, rimessa alla propria ampia discrezionalità, il legislatore si è mosso nel rispetto delle condizioni di legittimità già in passato enucleate dalla Corte – eccezionalità, temporaneità e proporzionalità – che devono assistere le norme eccezionali varate durante il periodo dell’emergenza sanitaria.
Il “blocco” dei licenziamenti, ispirato da valutazioni afferenti non al solo terreno dei rapporti individuali di lavoro, ma rispondenti ad esigenze necessariamente più generali (di natura sociale ed economica), ha, infatti, costituito una misura eccezionale e temporanea, perché legata alla durata della pandemia, nonché proporzionata all’effettiva necessità, secondo la logica della extrema ratio, sulla base di una ragione oggettivamente imperativa di interesse comune, e comunque contemperata con il minor sacrificio possibile dei vari interessi in gioco.
Redazione redigo.info

