Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il decreto direttoriale del 1° agosto 2025, con il quale ha approvato le nuove direttive per lo svolgimento dell’incarico di Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.
Le direttive, presenti nell’allegato, specificano i doveri del Commissario liquidatore, tra cui l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità di vigilanza qualsiasi variazione rispetto ai requisiti per il conferimento dell’incarico. Tale comunicazione deve avvenire entro 15 giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Commissario è inoltre tenuto ad attivare una casella PEC dedicata alla procedura, da comunicare alla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Tra gli adempimenti principali figurano anche: la tenuta del registro delle operazioni ai sensi dell’art. 136 del Codice della Crisi d’impresa, la custodia e conservazione della documentazione sociale, la formazione dell’inventario, anche negativo, e la tempestiva convocazione del legale rappresentante dell’ente. Se quest’ultimo risulta irreperibile o non disponibile, ne viene data comunicazione all’Autorità giudiziaria.
Entro 60 giorni dall’inventario e 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, deve essere trasmesso il verbale dell’audizione (o la relativa informativa) insieme alla relazione iniziale. Inoltre, entro un mese dalla nomina, il Commissario deve comunicare ai creditori le somme loro spettanti. Qualora l’insolvenza non sia stata ancora dichiarata, è tenuto a richiederne la declaratoria al Tribunale. Ogni semestre, in aggiunta, deve redigere una relazione patrimoniale.
Le direttive vietano in modo generale il prelievo di contanti e l’uso di titoli trasferibili, salvo autorizzazioni esplicite. A conclusione della procedura, il Commissario presenta l’istanza per il compenso finale e, ricevuta l’autorizzazione, redige gli atti conclusivi.
La mancata osservanza delle disposizioni costituisce motivo di valutazione negativa, sia per una possibile revoca dell’incarico sia per l’esclusione da futuri affidamenti, considerando la gravità, la reiterazione e l’impatto fiduciario delle eventuali violazioni.
Redazione redigo.info

