In data 23 luglio 2025 Anaste, CIU – Unionquadri, SNALV Confsal, CSE, CSE Sanità, CSE Fulscam e Confelp hanno firmato il verbale di accordo del CCNL ANASTE – Istituzioni e servizi socio-assistenziali (Codice CNEL: T131).
Le modifiche concordate nel verbale hanno efficacia già dal 1° agosto 2025.
Le principali novità del CCNL Anaste 2025
Tra le principali novità introdotte dal verbale troviamo:
- nuovi minimi tabellari;
- erogazione importo una tantum;
- modifiche a diversi istituti quali, ad esempio: assunzioni a tempo determinato e trattamento economico spettante per malattia.
Tabelle retributive
A decorrere dal 1° agosto 2025, i nuovi minimi tabellari riconosciuti ai lavoratori del settore sono i seguenti:
| Livello | Minimo tabellare |
| Q | 2.130,15 € |
| 10 | 1.972,13 € |
| 9 | 1.893,48 € |
| 8 | 1.769,59 € |
| 7 | 1.752,93 € |
| 6 | 1.696,37 € |
| 5 | 1.637,06 € |
| 4 | 1.562,10 € |
| 3S | 1.525,03 € |
| 3 | 1.487,96 € |
| 2 | 1.390,12 € |
| 1 | 1.295,43 € |

Inoltre, sempre in campo retributivo, le Parti hanno concordato nel riconoscere un importo Una Tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2023 – 23 luglio 2025. L’importo dell’Una Tantum, pari a 300 € lordi, viene corrisposto ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2025.
L’importo viene così riconosciuto:
- 300 € in caso di assunzione sino al 2023;
- 200 € in caso di assunzione nel corso del 2024;
- 100 € in caso di assunzione nel corso del 2025.
L’erogazione dell’Una Tantum avviene in tre tranches mensili con le mensilità di: settembre 2025, ottobre 2025, novembre 2025.
Nuovo trattamento economico per: maternità, malattia e infortunio sul lavoro
Maternità. Durante il periodo di assenza obbligatoria, le indennità saranno distribuite tra il datore di lavoro e l’INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione della dipendente, entro il limite massimo di 5 mesi.
Malattia. Al lavoratore sarà corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per i primi quattro eventi morbosi (per il periodo di carenza) e un’indennità sempre pari al 100% della retribuzione giornaliera per tutti gli aventi morbosi, sempre per il periodo di carenza, in ipotesi di: ricovero ospedaliero, day-hospital, patologie gravi.
Successivamente ai primi tre giorni, dal 4° al 20° giorno, viene riconosciuta un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS sino al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera; dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto un’integrazione dell’indennità posta carico dell’INPS sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.
Infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere:
- con riferimento al giorno in cui l’evento si è verificato: il 100% della retribuzione giornaliera;
- dal giorno successivo a quello dell’infortunio fino al 4° giorno compreso, un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione giornaliera, ad integrazione dell’indennità INAIL.
Redazione redigo.info

