L’articolo 12 del DM 8 agosto 2025 chiarisce le modalità di compatibilità tra l’IRES premiale e altre agevolazioni, colmando un vuoto normativo lasciato dall’art. 1, commi 436-444, della Legge 207/2024. In particolare, il comma 1 consente la cumulabilità della riduzione dell’aliquota IRES con altre misure agevolative riferite agli stessi costi eleggibili, ma pone un limite: la riduzione d’imposta spetta solo entro il valore del costo sostenuto che rimane effettivamente a carico dell’impresa.
L’articolo 5 dello stesso decreto definisce gli investimenti rilevanti ai fini dell’IRES premiale. Questi includono i beni materiali e immateriali 4.0, previsti dagli allegati A e B della L. 232/2016, e quelli individuati dall’art. 38, commi 4 (secondo periodo) e 5 del DL 19/2024, purché acquistati nell’ambito di progetti innovativi che comportano una riduzione dei consumi energetici. Le imprese devono garantire che i beni agevolati rispettino i requisiti tecnici previsti per i crediti d’imposta, inclusa l’interconnessione, dove richiesta.
La Relazione illustrativa al DM specifica che il cumulo tra l’IRES premiale e gli incentivi 4.0 e 5.0 richiede il rispetto delle regole proprie di ciascun credito d’imposta. Le imprese devono quindi considerare anche gli effetti fiscali di tali misure, come la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e della base IRAP, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1059, della L. 178/2020 e dall’art. 38, comma 18, del DL 19/2024.
Compatibilità con la super deduzione
Il comma 2 dell’art. 12 incarica l’Agenzia delle Entrate di introdurre specifici codici tributo per monitorare i versamenti con aliquota IRES ridotta, in attuazione dell’art. 17, comma 12, della L. 196/2009.
Il decreto non tratta in modo espresso la possibilità di cumulare l’IRES premiale con la super deduzione per le nuove assunzioni introdotta dal DLgs. 216/2023 e prorogata fino al 2027 dalla L. 207/2024. Tuttavia, poiché il decreto richiama tale misura solo in relazione all’incremento occupazionale, e poiché – come evidenziato da Assonime nella circolare n. 3/2025 – la super deduzione coesiste con l’IRES premiale nel periodo d’imposta 2025, le imprese possono applicare entrambe le misure. Resta quindi possibile aumentare il costo fiscalmente deducibile del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino al 30%, beneficiando al contempo dell’aliquota IRES ridotta.
L’articolo 13 del DM disciplina infine gli effetti delle attività di controllo. Se l’utile d’impresa viene rideterminato per il periodo d’imposta successivo al 2023, questa variazione non incide sull’utile accantonato né sulle soglie di investimento rilevante. Inoltre, le imprese non possono applicare l’aliquota IRES ridotta su eventuali maggiori redditi emersi a seguito di controlli o dichiarazioni integrative riferite al periodo successivo al 2024. Infine, in deroga all’art. 84 del TUIR, il comma 2 dell’art. 13 consente alle imprese di utilizzare le perdite fiscali pregresse per abbattere il reddito assoggettato all’aliquota IRES ridotta.
Redazione redigo.info

