L’8 agosto 2025 il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 64, che chiarisce la questione dell’incompatibilità tra l’esercizio della professione e la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Il chiarimento si basa sull’art. 4, comma 1, lettera c), del D.lgs. 139/2005, che vieta lo svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile a chi esercita attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui.
Nel caso esaminato, il professionista utilizza la stessa partita IVA per svolgere attività di consulenza aziendale e per gestire, come ditta individuale, un’attività agricola iscritta alla Camera di Commercio (codice ATECO 01.26.00). L’attività agricola risulta strutturata nel tempo, con autorizzazioni e certificazioni sanitarie, e ha generato un incremento rilevante del volume d’affari.
L’art. 2135 c.c. disciplina l’attività di impresa agricola, mentre l’art. 1 del D.lgs. 99/2004 definisce IAP. il soggetto che possiede adeguate competenze professionali, dedica all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo lavorativo e ne ricava almeno il 50% del reddito globale di lavoro.
Il CNDCEC ribadisce che la semplice conduzione di un fondo agricolo, con finalità conservative o di mero godimento (ad esempio, vendite di prodotti destinate alla copertura delle spese di mantenimento del fondo), non determina incompatibilità. Tuttavia, quando l’attività assume i caratteri dell’impresa agricola in senso proprio, con produzione e vendita di prodotti a fini commerciali e con margini economici rilevanti, scatta l’incompatibilità.
Le Regioni, tramite i propri uffici o enti delegati, attribuirono formalmente la qualifica di IAP. dopo aver verificato il rispetto dei requisiti normativi. Se l’iscritto possiede tale qualifica, l’Ordine può riconoscere l’incompatibilità e avviare l’istruttoria per il trasferimento dell’Albo all’elenco speciale, su richiesta dell’interessato e previa presentazione della documentazione richiesta.
In assenza della qualifica IAP, e se l’attività agricola rimane nei limiti del mero godimento, non si configura una situazione di incompatibilità.
Redazione redigo.info

