Con l’Ordinanza n. 21864 del 29 luglio 2025, la Corte di Cassazione si è espressa sul diritto al riposo durante le festività infrasettimanali, previste dalla Legge n. 260 del 27 maggio 1949 e successive modifiche.
Nel caso in oggetto, una società aveva avviato un procedimento disciplinare contro un dipendente assente dal lavoro, senza giustificazione, in due festività infrasettimanali: il 26 dicembre (Santo Stefano) e il 6 gennaio (Epifania); il procedimento si era concluso con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni.
Il dipendente, impugnando la sanzione irrogata, chiedeva l’annullamento di tale decisione aziendale, chiedendo alla società la restituzione delle somme trattenute in busta paga: sosteneva di non essere obbligato ad aderire alla richiesta di rendere la prestazione lavorativa in occasione delle festività previste ex lege o dalla contrattazione collettiva.
Diritto al riposo durante le festività infrasettimanali
La Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto al riposo durante le festività, pur garantito dalla Legge n. 260/1949, può essere rinunciato dal lavoratore attraverso accordi individuali o sindacali. Diversamente, il riposo settimanale resta un diritto inderogabile e non negoziabile.
Nel caso specifico, la Corte ha confermato che è legittimo prevedere attività anche durante le festività, se previsto dal contratto collettivo e richiamato nel contratto individuale. Il contratto firmato dal dipendente, infatti, conteneva la clausola secondo la quale il lavoro si sarebbe svolto per 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, su turni continuativi avvicendati, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Ritenendo dunque valido l’accordo contrattuale e legittima la sanzione disciplinare per l’assenza ingiustificata, la Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore.
Redazione redigo.info

