Con la risposta ad interpello n. 223 del 21 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con cui dimostrare l’esistenza del software ai fini del Patent Box, anche senza registrazione presso la SIAE. Il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva conforme al D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta la titolarità dei diritti esclusivi – originari o derivati – sul software, la presenza dei requisiti di originalità e creatività e l’identificazione del bene come opera dell’ingegno.
L’Agenzia ha fornito queste indicazioni in riferimento all’art. 6 del D.L. n. 146/2021, che disciplina la maggiorazione del 110% ai fini IRES e IRAP per i costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali, tra cui software coperti da copyright. Il beneficio spetta per spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in cui il software ottiene un titolo di privativa industriale. Tuttavia, il regime premiale consente comunque l’applicazione della la maggiorazione anche per software non brevettabile, se registrato presso la SIAE o altro ente pubblico equivalente.
La circolare 5/E del 2023 ha precisato che rientrano nella definizione di “software protetto da copyright” i programmi originali, frutto della creatività dell’autore, anche in forma preparatoria. La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) esclude dalla tutela le idee e i principi alla base del software.
La dichiarazione sostitutiva deve includere la descrizione del programma e, facoltativamente, una copia su supporto ottico non modificabile, come previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 3 gennaio 1994, n. 244. Il contribuente deve conservarla e presentarla in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Infine, l’Agenzia ha confermato che, sebbene la registrazione SIAE non rappresenti un obbligo, essa costituisce una prova rilevante per accedere al regime premiale, purché dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti. Il contribuente può comunque presentare prove alternative, come la registrazione presso altri enti pubblici con effetti analoghi.
Redazione redigo.info

