L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 236 del 10 settembre 2025, ha chiarito che il cambio del codice attività nel corso del 2024, dovuto all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, non comporta la cessazione dal concordato preventivo biennale (CPB), anche se il nuovo codice implica l’applicazione di un diverso ISA. La modifica non rappresenta infatti un cambiamento sostanziale dell’attività realmente svolta dal contribuente.
Il D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, stabilisce all’articolo 21 che il CPB cessa di avere efficacia quando il contribuente modifica l’attività nel biennio concordatario rispetto a quella svolta nell’anno precedente. Tuttavia, la cessazione non si verifica se l’attività nuova rientra nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) applicato in precedenza, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.
La circolare n. 18 del 17 settembre 2024 ribadisce questo principio: i contribuenti che modificano l’attività durante il biennio non perdono l’accesso al CPB se continuano ad applicare lo stesso ISA. Anche le FAQ pubblicate il 28 maggio 2025 confermano che il cambio di codice ATECO, legato all’aggiornamento della classificazione 2025, non fa scattare la cessazione automatica, se non muta sostanzialmente l’attività esercitata.
Con la risoluzione n. 24 dell’8 aprile 2025, l’Agenzia ha precisato che, dal 1°aprile 2025, i soggetti interessati devono utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni. Non è però obbligatorio inviare una dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633/1972, né dell’articolo 7, comma 8, del DPR n. 605/1973. Il contribuente potrà comunicare i nuovi codici in occasione della prima variazione utile o quando richiesto da specifiche norme.
Infine, nella dichiarazione IVA 2025 presentata dopo il 1° aprile, si può indicare sia il vecchio codice ATECO (aggiornamento 2022) sia quello nuovo, segnalando il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
Redazione redigo.info

