L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) considera l’opportunità di definire specifiche procedure per l’emissione dell’e-DAS nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati, in modo che un destinatario non censito ai fini della disciplina delle accise resti noto solo al depositante che gli cede il prodotto.
Considera, poi, l’esigenza di approfondire l’analisi di impatto dell’estensione dell’obbligo di presentazione dell’e-AD per oli lubrificanti e bitumi, sia dal punto di vista tecnico che da quello normativo (al fine di valutarne gli effetti sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa) e che dall’analisi delle implementazioni necessarie per l’informatizzazione dei predetti documenti di trasporto sono emersi aspetti di particolare complessità che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici.
E’, perciò, necessario differire la decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-AD e dell’e-DAS.
All’1 gennaio 2027 l’obbligo di presentazione dell’e-DAS e del documento di accompagnamento
A tale scopo, il Direttore dell’Agenzia – con determina del 16 settembre 2025 – dispone la proroga della decorrenza dell’obbligo di presentazione, in forma esclusivamente telematica, dell’e-DAS nazionale, per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati diversi da quelli di cui all’art. 1, c. 1, della determinazione direttoriale protocollo n. 285111/RU (27 giugno 2022), nonché dei prodotti assoggettati condizionati, al 1° gennaio 2027.
La decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA è differita anch’essa al 1° gennaio 2027.
Redazione redigo.info

