L’INPS, con il messaggio n. 2821 del 26 settembre 2025, fornisce istruzioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa della Prestazione Universale, denominata “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, in caso di decesso del beneficiario. Per la quota fissa relativa all’indennità di accompagnamento, gli eredi devono seguire le indicazioni già contenute nel messaggio n. 15972 del 7 ottobre 2013.
In caso di decesso del titolare dell’assegno, gli eredi possono ottenere le rate maturate, presentando domanda telematica e documentando le spese sostenute per l’assistenza, in conformità con le regole generali previste per la Prestazione Universale. L’INPS pubblicherà con un successivo messaggio le istruzioni dettagliate per l’invio delle domande.
Per ottenere i ratei, gli eredi devono rendicontare le spese effettivamente sostenute dal beneficiario. Nel caso di un rapporto di lavoro domestico, devono allegare il contratto (se non già presente) e le buste paga quietanzate, anch’esse intestate al de cuius (cfr. messaggio n. 949 del 18 marzo 2025).
L’Istituto liquida le rate per tutte le mensilità spettanti, sulla base della documentazione presentata. Per il mese del decesso, l’INPS può erogare l’intera mensilità, fino a 850 euro, a condizione che l’erede presenti una rendicontazione regolare e completa, anche se il decesso è avvenuto durante il mese.
Gli esempi operativi allegati al messaggio chiariscono come calcolare i ratei spettanti nei diversi casi: decesso prima dell’avvio dei pagamenti, decesso durante un mese con assistenza già avviata, o presenza di cause di decadenza della prestazione (come il ricovero in RSA). In tutti i casi, l’erede deve presentare documentazione conforme e completa per ricevere l’importo dovuto.
Redazione redigo.info

