Dal 2026 il calendario italiano segnerà in rosso anche il 4 ottobre come festività nazionale in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. In sede deliberante, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge. La giornata sarà assimilata alle altre festività civili e religiose già disciplinate dall’ordinamento. Conseguentemente, verrà adeguata la gestione dei rapporti datore/lavoratore in materia retributiva, contributiva e di organizzazione del lavoro.
Operativamente, varranno le regole generali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Se cadrà in un giorno infrasettimanale lavorativo, il dipendente avrà diritto ad astenersi dal lavoro conservando la normale retribuzione (non è il caso del primo anno di applicazione della disposizione, poiché il 4 ottobre 2026 sarà una domenica).
Mensilizzati vs paga oraria
Va fatta una distinzione: per i dipendenti mensilizzati, la giornata è già compresa nella retribuzione e in busta paga; per i lavoratori a paga oraria occorre riconoscere un importo aggiuntivo (1/6 dell’orario settimanale contrattuale; 1/5 in caso di settimana corta).
Se:
a. il dipendente viene chiamato a prestare l’attività lavorativa nella giornata festiva, il datore dovrà riconoscere il trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo;
b. il dipendente può fruire del riposo compensativo in altra giornata, avrà diritto alla sola maggiorazione per lavoro festivo.
In entrambi i casi, resta fermo il diritto alla retribuzione per la festività.
4 ottobre 2026: domenica. Praticamente?
Nel 2026, oltre alla retribuzione garantita per il giorno festivo, spetterà al dipendente mensilizzato un’ulteriore quota giornaliera della paga; al lavoratore retribuito a ore, l’importo aggiuntivo calcolato come sopra accennato, ferma restando la verifica di eventuali previsioni del CCNL applicato, che può stabilire regole specifiche per il settore di riferimento.
La festività sarà chiaramente riconosciuta anche in caso di assenze giustificate. Per quelle indennizzate dall’INPS (ad es.: malattia), le festività infrasettimanali degli impiegati e quadri del commercio sono a carico dell’Istituto previdenziale, mentre per tutte le altre categorie l’onere resta in capo al datore di lavoro.
Se la festività cade durante un periodo di sospensione per intervento della Cassa integrazione (CIG), per i dipendenti mensilizzati le festività infrasettimanali rientrano tra quelle indennizzate dall’INPS; per i lavoratori retribuiti su base oraria le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno non sono mai indennizzabili, mentre le altre – quindi, dal 4 ottobre 2026 anche questa – restano a carico del datore solo se cadono entro le prime due settimane di sospensione (INPS – messaggio n. 13552 del 12 giugno 2009).
Il trattamento economico erogato per la nuova festività segue l’ordinario regime di assoggettamento previdenziale e fiscale e concorre alla retribuzione utile per il calcolo del TFR e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Per concludere, sul monte ore di permessi riconosciuti in sostituzione delle festività soppresse (c.d. ex festività), il 4 ottobre non incide. Tali permessi continuano, perciò, ad essere disciplinati dalla sola contrattazione collettiva.
Redazione redigo.info

