Una nota interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la n. 4 del 17 ottobre 2025, distingue tra imprese che svolgono o non svolgono prevalente attività edile.
Il quesito al Dicastero è volto a conoscere un preciso parere in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della
congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità), siano essi pubblici o privati.
Si rammenta che il rilascio del DURC di congruità è stato regolato nei suoi aspetti applicativi dal decreto 25 giugno 2021, n. 143, nell’emanazione del quale si è ritenuto opportuno fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia.
Svolgimento prevalente
La nota precisa che le imprese che, in concreto, svolgono prevalentemente attività edile hanno doppio obbligo:
a. richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere;
b. iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
Le imprese che svolgono prevalentemente attività diversa
Vieceversa, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto un solo obbligo:
1. richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere.
Per esse, dunque, non opera l’altro obbligo: l’iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.
Redazione redigo.info

