Nel documento intitolato “Il contraddittorio anticipato nell’accertamento tributario”, il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizzano l’evoluzione e l’impatto del contraddittorio anticipato nel sistema tributario italiano, introdotto come principio generale con l’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), a seguito della legge delega n. 111/2023 e del D.lgs. n. 219/2023.
La riforma nasce dall’esigenza di garantire un dialogo effettivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria prima dell’emissione di un atto impositivo, così da rafforzare la trasparenza, la correttezza procedurale e la fiducia reciproca.
Prima dell’intervento normativo, il contraddittorio aveva applicazioni frammentarie e disomogenee, riservate solo a specifici tributi o tipologie di accertamento. Le pronunce di Cassazione, Corte costituzionale e Corte di Giustizia UE avevano già riconosciuto il valore generale del principio, ma la mancanza di una norma unitaria generava incertezze e disparità.
Il nuovo art. 6-bis stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili debbano essere preceduti da un contraddittorio “informato ed effettivo”, pena l’annullabilità dell’atto.
L’Amministrazione deve comunicare lo schema dell’atto e concedere almeno sessanta giorni per le osservazioni o per l’accesso agli atti. Inoltre, ogni provvedimento successivo deve contenere una motivazione rafforzata, che tenga conto delle deduzioni del contribuente. Restano esclusi dal contraddittorio gli atti automatizzati o di controllo formale e i casi di fondato pericolo per la riscossione, individuati nel D.M. 24 aprile 2024.
La riforma del contraddittorio anticipato
L’art. 7-bis del D.L. 39/2024 ha limitato l’ambito applicativo della norma, escludendo gli atti di recupero dei crediti d’imposta inesistenti e i dinieghi di rimborso, scelta che il CNDCEC giudica incoerente con la logica di tutela partecipativa voluta dalla riforma.
La stessa riforma ha inciso anche sull’accertamento con adesione e sul ravvedimento operoso, integrando le fasi del contraddittorio con la possibilità per il contribuente di attivare il dialogo preventivo o di definire la propria posizione in modo agevolato. Sul piano processuale, la mancata attivazione del contraddittorio determina l’annullabilità dell’atto senza necessità di “prova di resistenza”.
In conclusione, il documento riconosce la riforma come un passo storico verso un diritto tributario più equo e partecipato, ma sollecita ulteriori interventi: estendere il principio agli atti esclusivi, rafforzare la tutela dell’accesso agli atti e chiarire le regole operative, affinché il contraddittorio anticipato diventi davvero un pilastro del rapporto tra fisco e contribuente.
Redazione redigo.info

