Una nuova precisazione del Ministero del Lavoro chiarisce un punto delicato in materia di tutela della maternità e paternità: anche le dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte di lavoratrici in gravidanza o genitori nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro.
La nota n. 14744 del 13 ottobre 2025 risponde a un quesito sollevato in merito all’articolo 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità). Il Ministero, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, ha confermato che l’obbligo di convalida si estende anche al periodo di prova.
Questa interpretazione si fonda sia su criteri letterali che finalistici: la norma, infatti, non prevede alcuna eccezione per il periodo di prova, e la finalità del legislatore è quella di garantire la genuinità della volontà del lavoratore o della lavoratrice, prevenendo pressioni o comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.
Il Ministero ricorda inoltre che la riforma Fornero aveva ampliato il periodo di tutela fino ai tre anni di vita del bambino, separando la convalida dal divieto di licenziamento (che resta limitato al primo anno). Ciò ha rafforzato la funzione autonoma e protettiva della misura.
La decisione ministeriale trova riscontro anche nella giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 23061/2007), secondo cui anche durante il periodo di prova le dimissioni indotte da comportamenti discriminatori equivalgono a un licenziamento nullo.
In conclusione, ogni lavoratrice in gravidanza o genitore nei primi tre anni di vita del figlio che intenda dimettersi – anche durante la prova – dovrà ottenere la convalida presso l’Ispettorato o l’Ufficio ispettivo territorialmente competente, a tutela della propria libera determinazione.
Redazione redigo.info

