Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali decreta, all’articolo 1, la “Riduzione dei premi per gli artigiani“, stabilendo che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata in misura pari al 5,07% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2025.
A chi è riconosciuta la riduzione dei premi Inail?
La riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.LGS. n. 626/1994, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Le economie, eventualmente generate dall’applicazione dell’articolo 1, sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal decreto 22.9.2025 qui commentato.
L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
Redazione redigo.info

