L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, con cui comunica la nuova misura della riduzione dei premi e dei contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2026.
Con il decreto interministeriale 30 settembre 2025, adottato di concerto tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia, è stata approvata la deliberazione n. 128 del Consiglio di amministrazione INAIL, che fissa gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 e determina la riduzione dei premi e contributi nella misura del 13.2% per l’anno 2026.
La misura, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge di stabilità 2014 (n. 147/2013), conferma dunque la linea di continuità degli ultimi anni e rappresenta un incentivo per le aziende che investono nella sicurezza e nella prevenzione nei luoghi di lavoro.
La riduzione si applica solo ai premi speciali unitari e ai contributi per i quali non è ancora stata completata la revisione tariffaria, in particolare:
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e lesione causate da raggi X e dalle sostanze radioattive (legge n. 93/1958);
- ai contributi assicurativi del settore agricolo, riscossi dall’INPS, in attesa dell’aggiornamento delle relative tariffe.
Resteranno esclusi dallo sconto i settori per i quali, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove tariffe aggiornate.
Come si applica la riduzione
I criteri restano quelli stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 e dalle circolari INAIL n. 25/2014 e n. 32/2014 (quest’ultima congiunta con l’INPS). Due sono i casi principali:
- attività iniziata da oltre un biennio: la riduzione si basa sul confronto tra l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) e l’Indice di Gravità Medio (IGM); per il 2026, si applicano gli indici validi per il triennio 2026-2028; inoltre, hanno diritto alla riduzione le aziende con data di inizio attività anteriore al 3 gennaio 2024;
- attività iniziata da non oltre un biennio: la riduzione si applica su domanda, a condizione che l’impresa rispetti le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; per il 2026, rientrano in questa categoria le attività iniziate dal 3 gennaio 2024 in poi; le aziende che hanno già ottenuto la riduzione nel primo biennio non dovranno ripresentare la domanda.
Un incentivo alla sicurezza e alla prevenzione
La riduzione dei premi rappresenta quindi una misura di incentivazione per le imprese che investono nella sicurezza sul lavoro, premiando comportamenti virtuosi e risultati positivi in termini di riduzione degli infortuni.
Di conseguenza, con la percentuale del 13,02%, l’INAIL conferma per il 2026 una misura significativa di alleggerimento dei costi assicurativi, in attesa del completamento della revisione tariffaria generale prevista per i prossimi anni.
Redazione redigo.info

