Con il decreto ministeriale del 16 ottobre 2025 é stato recepito in Italia il modello standard di Comunicazione Rilevante. Lo schema contiene i dati individuati, in materia di imposizione minima globale, dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 17 luglio 2023, come modificati ed integrati nel documento pubblicato il 15 gennaio 2025 “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return”.
Che ci si aspetta dal modello di Comunicazione Rilevante?
Il modello risponde all’esigenza di garantire un set comune di informazioni ed un approccio coerente ed uniforme in tutti i Paesi che hanno implementato la Global minimum tax (GMT) nel loro ordinamento. Il ricorso ad un modello standard di Comunicazione Rilevante facilita l’adempimento dei grandi gruppi multinazionali nei diversi Paesi in cui operano.
Per garantire massima coerenza ed uniformità al sistema dell’imposizione integrativa, il legislatore italiano ha deciso di adottare il medesimo modello standard anche per i gruppi nazionali che sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 209/2023.
Le Linee Guida che il MEF approva con Direttiva interpretativa del 30 ottobre 2025, fanno riferimento al Modello tipo di cui all’Allegato 1 del Decreto, che identifica i dati rilevanti ai fini GMT, vale a dire i dati e le informazioni di cui un’amministrazione fiscale ha bisogno per eseguire un’adeguata valutazione del rischio e per valutare la correttezza dell’obbligazione tributaria dei gruppi multinazionali o nazionali in scope.
Il Ministero fornisce chiarimenti sulle informazioni e i dati da inserire nelle tabelle contenute nel modello sulla base delle indicazioni riportate dal Quadro Inclusivo sul BEPS nel citato documento di gennaio 2025.
Ai fini dell’imposta minima nazionale si utilizzano i dati rilevanti corrispondenti a quelli forniti nella Comunicazione Rilevante. Per quei Paesi che hanno adottato una imposta minima nazionale equivalente con i requisiti del Porto Sicuro, i gruppi seguiranno l’approccio stabilito nella Comunicazione Rilevante per scopi di raccolta e segnalazione delle informazioni (incluso il sistema transitorio di rendicontazione semplificata, salvo specifica deroga adottata dal singolo Paese).
Come eccezione, tuttavia, l’Impresa Dichiarante non deve completare la Sezione 3.4 del GIR salvo che il suo Paese di localizzazione imputi l’importo di imposta minima nazionale equivalente in base al criterio del reddito rilevante.
I gruppi multinazionali e nazionali compilano i dati della Comunicazione Rilevante sulla base delle Regole OCSE e del relativo Commentario. Tuttavia, qualora un solo Paese abbia diritti impositivi secondo le Regole OCSE o laddove si applichi un’imposta minima nazionale o un’imposta minima nazionale equivalente che può considerarsi un Porto Sicuro rispetto al Paese o a un sottoinsieme (o sottogruppo) riportato nella Sezione 1.4.2 o nella Sezione 3 della Comunicazione Rilevante, tali
sezioni dovranno essere completate sulla base della normativa interna del Paese avente tali diritti impositivi.
Nel seguito, il termine “esercizio di riferimento” sarà usato per indicare l’esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante mentre si farà contestuale riferimento alle imposte italiane e alle corrispondenti imposte estere mediane l’espressione “imposta minima integrativa/equivalente” oppure “imposta minima suppletiva/equivalente” o “imposta minima nazionale/equivalente”.
Redazione redigo.info

