In materia di consolidato fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 282 del 4 novembre 2025, ha precisato il criterio da adottare per l’attribuzione delle perdite in caso di interruzione del consolidato, revoca dell’opzione o mancato rinnovo.
L’Agenzia ha chiarito che occorre utilizzare l’ultimo criterio comunicato in sede di opzione o di rinnovo, applicandolo a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo. Tale criterio vale indipendentemente dal periodo di maturazione delle perdite, senza necessità di stratificare la loro formazione, anche se nel frattempo le società hanno modificato le modalità di attribuzione.
Il quadro normativo di riferimento deriva dall’articolo 7-quater, comma 27, lettera c), del decreto-legge 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, che ha modificato l’articolo 117, comma 3, del TUIR. La norma stabilisce che, al termine del triennio, l’opzione per la tassazione di gruppo si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca da comunicare con le stesse modalità e nei termini previsti per l’opzione iniziale.
Gestione del consolidato
Con l’introduzione del rinnovo tacito, il legislatore ha sostituito la comunicazione espressa del rinnovo con una procedura automatica, lasciando comunque alla società o ente controllante la facoltà di modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione o revoca del consolidato.
Questo principio si inserisce in un contesto più ampio di coordinamento tra consolidato e concordato fiscale, volto a favorire una gestione più trasparente e coerente dei rapporti infragruppo e della pianificazione tributaria. La possibilità di aggiornare il criterio di imputazione delle perdite si collega infatti alle logiche di compliance collaborativa introdotte con gli strumenti del concordato, che promuovono chiarezza e prevedibilità dei comportamenti fiscali dei gruppi.
Tale variazione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui inizia il nuovo triennio di opzione. L’Agenzia ha inoltre ribadito che la scelta del criterio di attribuzione delle perdite, così come la decisione di modificarlo in occasione del rinnovo, spetta pienamente alle società partecipanti, che agiscono in autonomia negoziale. L’Amministrazione finanziaria non può sindacare tali scelte, purché le comunicazioni rispettino le modalità e i termini stabiliti dalla legge.
Infine, la circolare n. 2 del 2018 ha precisato che la volontà espressa nella comunicazione vale solo per il triennio di riferimento. Se nel periodo non si verifica un evento interruttivo, le società possono modificare il criterio nel rinnovo successivo, che assume efficacia anche per le perdite maturate nei trienni precedenti.
Redazione redigo.info

